23 Ago SERVIZI DI SMS ALERT E OBBLIGHI DI PROTEZIONE
SERVIZI DI SMS ALERT E OBBLIGHI DI PROTEZIONE
Nota a Decisione ABF Collegio Milano n.14951/2021
La decisione in commento esamina il tema dell’attivazione del servizio di sms alert, un importante presidio di sicurezza utile a comunicare all’utente l’esecuzione di pagamenti o prelievo tramite i propri strumenti di pagamento.
Il presidio ha l’attitudine di permettere all’utente caduto vittima di utilizzi non autorizzati delle proprie carte bancomat o di credito di assumere idonee controffensive ed in particolare bloccare tempestivamente le operatività fraudolente.
Proprio tale aspetto è posto in evidenza dalla decisione del Collegio Milanese, che ponendosi all’interno dell’orientamento già tracciato dal Collegio di coordinamento sul tema1, afferma l’obbligo di attivazione di tale strumento di protezione a carico dell’intermediario, utile al tempestivo blocco di operazioni fraudolente da parte dell’utilizzatore di servizi di pagamento.
Poiché l’attivazione del servizio è un obbligo dell’intermediario la mancata attivazione del medesimo dovrà essere valutata con riguardo agli specifici avvenimenti che hanno caratterizzato la frode. A tale proposito il Collegio Milanese rileva come dinanzi ad un primo gruppo di operazioni, temporalmente molto ravvicinate tra loro, il tempestivo alert del sistema non avrebbe comunque permesso alla vittima una tempestiva reazione, mentre invece con riguardo al successivo blocco, con archi temporali più ampi, il servizio di sms alert avrebbe reso possibile evitare parte del danno subito.
Gli obblighi di sicurezza legati alla prestazione dei servizi di pagamento sono infatti un preciso onere posto a carico dell’intermediario dall’articolo 8 del D.lgs.11/2010 tra i quali è presente quello di predisporre l’attivazione di servizi di avviso tempestivo all’utente del compimento di operazioni tratte sui propri strumenti di pagamento.
Un obbligo che si lega al reciproco onere dell’utente di dare tempestiva notizia di operazioni non autorizzate al proprio prestatore di servizi previsto dal primo comma dell’articolo 7 del D. Lgs 11/2010. Con la conseguenza che, la mancata attivazione del presidio di sms alert costituirà una carenza organizzativa da parte dell’intermediario.
Un dovere di protezione dal quale, sempre secondo il collegio di coordinamento, il prestatore di servizi può essere esonerato <<[…] solo dimostrando l’esplicito rifiuto dell’utente ad avvalersene>>2.
1ABF Collegio di Coordinamento, decisione n. 24366/2019.
2ABF Collegio di Coordinamento Cit.